Formazione sul campo - Disposizioni normative
Il Decreto Legislativo n. 229/1999, che ha introdotto il sistema di formazione continua ECM, ha individuato, tra le attività di formazione accreditabili ECM, la partecipazione a studi clinici controllati, l’attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, in altre parole, la formazione sul campo; l’obiettivo è dare spazio alle occasioni formative e di crescita professionale che possono essere realizzate sul “posto di lavoro” e che esulano da attività , quali corsi, conferenze, seminari, convegni.
I presupposti, perché queste attività possano essere riconosciute come formazione sul campo, e pertanto accreditata, sono :
- accrescere conoscenze specifiche nell’ambito del ruolo dell’operatore
- essere una attività non riconducibile ai normali compiti istituzionali
- dimostrare di apportare cambiamenti alla realtà lavorativa.
Tale disposizione è stata recepita dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2847 di data 29 dicembre 2006: “Definizione del sistema provinciale di formazione continua degli operatori che prestano attività nell’ambito del sistema sanitario provinciale” definendola come:
Formazione sul campo:
E’ tutta la formazione che si fa sul posto di lavoro e che ha la finalità di modificare aspetti di pratica professionale. In particolare essa comporta un incremento innovativo di conoscenze e competenze.
Tale tipo di formazione permette di verificare sul campo la reale capacità dell’allievo di comprendere ed attuare gli insegnamenti teorici precedentemente forniti. Essa implica la possibilità di utilizzare per l’apprendimento le strutture, le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali al fine di modificare la pratica professionale e, talvolta, gli esiti assistenziali. Essa risulta di notevole rilevanza strategica per assicurare all’organizzazione che l’affidamento di compiti e mansioni sia fatto e monitorato sulla base di un’effettiva verifica dell’autonomia e abilità dei singoli.
Precisa inoltre le modalità nelle quali può concretizzarsi:
- partecipazione a commissioni, gruppi di miglioramento, gruppi di ricerca intervento e attività di audit
- partecipazione attiva a ricerche finalizzate
- tirocinio con tutorato/stage presso altri servizi
Essa può esplicarsi in diverse modalità: studio individuale finalizzato alla revisione della letteratura o di linee guida, lavori di gruppo, ricerca bibliografica, incontri di analisi e condivisione con gli operatori, produzione di procedure e protocolli, sperimentazione di strumenti progettati, raccolta dati per il monitoraggio, elaborazione dati per valutare l’impatto di un progetto.
Relativamente ai soggetti titolati a presentare progetti di formazione sul campo ed ai limiti dell’incidenza di crediti conseguiti con questa tipologia di formazione sul totale della formazione frequentata dispone infine:
Per l’anno 2006 e 2007 la Commissione provinciale per la formazione continua ha ritenuto di limitare la sperimentazione della formazione sul campo solo a determinati enti:
- Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Università;
- U.P.I.P.A.;
- Istituti Scientifici del servizio sanitario
- Istituti Scientifici di Ricerca
- Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, limitatamente ai progetti promossi dall’Assessorato alle Politiche per la Salute.
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